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Gennaro Bilancio
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Salve
Scusate se insisto sull'argomento, ma ho molti dubbi al riguardo della gestione delle malattie professionali.
A partire dal medico competente, passando per gli organi di vigilanza e arrivando in Procura percepisco una grande confusione.
Ritengo (ma posso sbagliare) che una delle cause principali sia dovuta al fatto che non abbiamo criteri certi per valutare se una patologia cui risulta sofferente il lavoratore sia correlata al lavoro. Esempio nel caso delle ernie lombari, l'INAIL utilizzando un criterio proprio, considera la malattia correlata al lavoro se il lavoratore sia stato esposto almeno per 5 anni ad un indice di rischio (NIOSH) >3, mentre altre fonti scientifiche autorevoli , indicano che la patologia può manifestarsi anche per un indice di rischio 2, in un tempo congruo di esposizione (5 anni). Oltre ai due criteri i di valutazioni su descritti, la letteratura ne riporta altri , penso che tutto ciò generi confusione, in caso di confronto, tutto viene lasciato al valutatore più convincente.
Altra motivazione fonte di confusione è localizzata all'interno degli organi di vigilanza, infatti in alcune ASL, l'indagine di malattie professionali è svolta dal medico, mentre in altre ASL dal TPAL, in alcune ASL l'indagine è indirizzata solo alla individuazione di un colpevole, mentre per il nesso causale ci si avvale delle conclusioni dell'INAIL, in altre ASL si verifica prima il nesso causale e poi la ricerca di un eventuale "colpevole".
In uno situazione del genere, quando si arriva in Procura, spesso viene nominato un CTU, che spesso confonde maggiormente l'indagine. Mi chiedo, quali siano i requisiti di qualità di questi CTU nominati.
Come vedete, a qualsiasi livello ci sono delle lacune da colmare, mi chiedo come risolvere questo problema?
Altro dubbio, è possibile effettuare un certificato di malattia professionale senza effettuare una denuncia ai sensi dell'articolo 139 del testo unico n 1124/1965 e s.mi., è possibile effettuare un referto senza denuncia di cui sopra?
Esempio, nell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi della normativa di cui al precedente paragrafo , nella lista 1, gruppo 2, per l'ernia lombare, la denuncia deve essere trasmessa in presenza di un rischio da movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro, mentre nelle nuove tabelle delle malattie professionali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1124/65, per effettuare il certificato di malattia professionale da consegnare al lavoratore basta che la movimentazione manuale dei carichi sia svolto in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Quindi posso effettuare redigere il certificato di malattia professionale, ma non la denuncia?, c'è qualcosa che non capisco?, stesso discorso vale per il referto e/segnalazione denuncia, esempio della dermatite da contatto irritante con durata della malattia inferiore a 40 giorni, effettuo la denuncia senza il referto?
Saluti
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