Pubblicata in rete due giorni fa, riportiamo una sentenza sull'omessa valutazione dei rischi, interessante per il suo collegamento con la ricerca di una sempre maggiore qualità nelle attività di prevenzione occupazionale. Di seguito la massima.
Risponde della omessa effettuazione della valutazione dei rischi e dell’omessa elaborazione del relativo documento (c.d. DVR) il datore di lavoro, a titolo di culpa in eligendo, per aver affidato l’incarico di redazione ad una società dotata di un’organizzazione inadeguata; a titolo di culpa in vigilando, per aver omesso di esercitare il necessario controllo sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento; in ogni caso, a titolo di colpa, per aver comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile.
Corte di cassazione, Sezione III, Sentenza 26 marzo 2015, n. 12962.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 26 novembre 2012, il Tribunale di Vigevano ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per la contravvenzione prevista dall’articolo 29, comma 1, e punita dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 55, comma 1, perché, quale datore di lavoro, non effettuava la valutazione dei rischi e non elaborava il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso Decreto Legislativo, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi previsti dal successivo articolo 41.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, con cui sostiene che, dall’esame di un testimone, sarebbe risultato che la cooperativa della quale l’imputato era legale rappresentante aveva commissionato alla società (OMISSIS) la redazione del documento di valutazione dei rischi; documento che era stato redatto in ritardo per cause imputabili a tale società ed era stato presentato all’Asl il 26 aprile 2010, cioè 48 ore dopo il sopralluogo nel quale era stato accertato il reato. Il Tribunale aveva comunque ritenuto sussistente una culpa in eligendo e una culpa in vigilando in capo all’imputato, il quale s’era affidato ad una impresa inadeguata e non aveva sorvegliato sui tempi di effettiva redazione del documento. Se anche il documento presentato il 26 aprile – prosegue la difesa – presentava alcune lacune, vi era stato il deposito dello stesso documento nella versione definitiva nell’agosto successivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – L’impugnazione, che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, essendo stata proposta avverso una sentenza di condanna alla sola ammenda, inappellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, è inammissibile, perché basata su motivi non sufficientemente specifici.
La difesa si limita infatti a mere indimostrate asserzioni in relazione alla circostanza che il ritardo nella redazione del documento di valutazione dei rischi sarebbe stato imputabile esclusivamente all’inerzia della società che era stata incaricata a tale scopo. Si tratta del resto, con tutta evidenza, di rilievi che sono comunque inidonei a scardinare l’impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente trascura, infatti, di contestare le affermazioni contenute nella stessa sentenza, secondo cui vi sarebbero, nel caso di specie, sia una culpa in eligendo, per l’affidamento dell’incarico di redazione del documento ad una società dotata di un’organizzazione inadeguata, sia una culpa in vigilando, per il mancato controllo dell’imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento. Né la difesa spiega perché l’imputato, pur consapevole della mancanza del documento, abbia comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 38, comma 2 e articolo 29, comma 4).
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.





