INFORTUNI LAVORATIVI e MALATTIE PROFESSIONALI

Mercoledì 23 Maggio 2012 16:38
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Adempimenti medico-legali nei casi di

malattia professionale o malattia correlata al lavoro

 

- Due introduzioni -

 La certificazione medica negli infortuni e le malattie professionali

Malattie da lavoro L'universo degli adempimenti Medico Legali

 

 

- Note esplicative -

 

 

DENUNCIA
Finalità:            STATISTICO - EPIDEMIOLOGICA
Fonte:                Art. 139 D.P.R. 1124/1965 ed Art. 10 D. Lgs. 38/2000 e specifiche Liste (I, II o III)
Sanzione:          arresto fino a 3 mesi o sanzione da 258 a 1032 euro;
                           per i  Medici Competenti la sanzione è raddoppiata
                           (arresto da 2 a 4 mesi  o ammenda da 516 a 2582 euro).
Nei casi di diagnosi di malattia professionale o di malattia correlata al lavoro inserite nelle apposite Liste il medico effettua la DENUNCIA all’ASL ed all’INAIL territorialmente competenti. L’ultimo aggiornamento di queste Liste è avvenuto con il D.M. 11/12/2009.

REFERTO
Finalità:             PENALE (Ricerca di eventuale colpevole)
Fonte:                 Artt. 365, 583 e 590 del C.P.
Sanzione:           ammenda di 516 euro.
Nei casi di sospetta malattia professionale o di malattia correlata al lavoro, risulta obbligatorio redigere il REFERTO da inviare all’Autorità Giudiziaria. In alternativa, siccome nelle ASL sono presenti degli UPG, il REFERTO può esssere trasmesso all’Organo di Vigilanza territorialmente competente per la sede operativa dell’azienda. Deve essere presentato entro 48 ore.
Gli UPG dell’Organo di Vigilanza avranno successivamente il compito di:
- individuare e dimostrare il rapporto di causa-effetto tra esposizione lavorativa e patologia;
- accertare se l’insorgenza della M.P. è connessa a violazione di norme;
- individuare eventuali responsabilità correlate al procurato danno alla salute;
- verificare l’esistenza di altri casi di patologia della stessa natura in azienda.

Riassumendo, rispetto a questo modello, il Medico:
- invia SOLO la DENUNCIA SIA all’ASL CHE all’INAIL
   (barrando entrambi i destinatari e la voce Denuncia);
- invia ANCHE il REFERTO all’ASL
   (barrando anche la voce Referto).

CERTIFICATO
Finalità:              ASSICURATIVA (Risarcimento del danno)
Fonte:                  Art. 52 D.P.R. 1124/1965 e specifiche Tabelle
Sanzione:           non prevista.
Il Medico Competente lo rilascia al lavoratore per il quale è stata formulata diagnosi di malattia professionale sulla base delle patologie contenute in specifiche Tabelle (Industria ed Agricoltura), il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con il D.M. del 09/04/2008.
Il lavoratore lo consegna entro 15 giorni al datore di lavoro che lo trasmette all’INAIL entro 5 giorni dalla ricezione. Nei casi in cui la M.P. risulta inserita nelle Tabelle dell’agricoltura sarà direttamente il Medico Competente a trasmettere il CERTIFICATO all’INAIL entro 10 giorni dalla data della prima visita.

Riassumendo, utilizzando questi modelli (MP1 / MP2 - IL1 / IL2), il Medico:
- consegna il CERTIFICATO di M.P. nell’Industria al lavoratore;
- invia il CERTIFICATO di M.P. nell’Agricoltura all’INAIL.